IN AGGIUNTA A QUELLE GENERALI, ESISTONO BAT SPECIFICHE PER IL COMPARTO LATTIERO CHE RIGUARDANO L'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SCARICO DEI REFLUI, I RIFIUTI E LE EMISSIONIIN ATMOSFERA. In GUUE L313 del 4/12/2019 è stata pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte". In particolare le nuove BAT (Best Available Tecnhiques) risultano applicabili alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE: 6.4 b), Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate inprecedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di alimenti o mangimi da: i) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75.000 kg al giorno; ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300.000 kg al giorno o 600.000 kg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in migliaia di kg al giorno superiore a: 75 se A è pari o superiore a 10; oppure [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi, dove A è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti; 6.4 c), Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200.000 kg al giorno (valore medio su base annua); 6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/ CEE del Consiglio, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all'allegato I, punto 6.4, lettere b) o c) (innanzi menzionate), della direttiva 2010/75/UE; 6.11) Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all'allegato I, punto 6.4, citate lettere b) o c).
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