Dopo la riforma costituzionale del 2001 il nostro ordinamento giuridico si struttura diversamente da quanto previsto nella Carta dei 1948. Nel disegno costituzionale la potestà legislativa dell'articolo 117, I comma, recita che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Allo stesso articolo si distinguono tre potestà legislative: esclusiva statale; concorrente Stato-Regioni; legislativa regionale residuale. Nell'articolo 117 un elenco di materie (tra cui l'ambiente), o meglio di ambiti materiali, sono riconducibili alle funzioni tradizionali dello Stato.
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